In un procedimento giudiziario (sia civile che penale), ognuna delle parti può avvalersi di un consulente (CTP). Va ricordato che il Consulente Tecnico di Parte può essere nominato soltanto se il Giudice ha nominato un suo Consulente Tecnico d’Ufficio. Se il Giudice decide di non avvalersi di un suo consulente e dunque non nomina un CTU, qualunque delle parti in causa ha comunque la possibilità di produrre in causa perizie stragiudiziali redatte da un consulente tecnico a supporto di una delle parti.

Il CTP assume una funzione di controllo tecnico sull’operato del consulente tecnico d’ufficio, cercando di dare ai fatti l’interpretazione maggiormente conveniente per il proprio cliente che lo ha scelto.

Il CTP risponde solo al suo cliente del mandato ricevuto.

Diritti del Consulente Tecnico di Parte

  • Il CTP può intervenire alle operazioni peritali del CTU;
  • Il CTP può presentare al CTU osservazioni ed istanze che devono essere tenute presenti sia dal CTU e sia dal Giudice.
  • Il CTP non può ampliare il campo d’indagine del CTU, che resta vincolato ai quesiti formulati dal Giudice.
  • Il CTP non è obbligato a stendere nessun verbale delle operazioni peritali svolte: tuttavia è opportuno che documenti puntualmente la sua attività nelle singole fasi di indagine istruttoria.

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